LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza. Costa Alberto, residente a Lugo, via S. Andrea, 19; Costa Annunziata, residente a Lugo via S. Andrea, 19; Costa Elide, residente a Lugo, via S. Andrea, 19, contro l'Intendenza di finanza di Ravenna. I fatti di causa risultano documentalmente provati. Il comune di Lugo, con delibera del 23 luglio 1983, aveva approvato il progetto di lavoro di urbanizzazione dei piani di insediamento produttivi (P.I.P.). L'esecuzione di tali opere e' stata dichiarata di pubblica utilita' a termini dell'art. 1 della legge n. 1/1978. Quest'opera pubblica veniva necessariamente ad interessare il terreno di proprieta' delle parti ricorrenti, che, per questo, erano state esposte ad un procedimento espropriativo. I signori Costa erano proprietari di terreno che, sebbene utilizzato ai fini agricoli, era suscettibile, secondo le prescrizioni urbanistiche all'epoca vigenti nel comune di Lugo, di sfruttamento edilizio. Il consiglio comunale di Lugo con delibera n. 635 del 15 novembre 1988 ha determinato l'indennita' provvisoria di esproprio delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera, provvedendo a notificarla ai Costa. I signori Costa hanno accettato l'indennita' provisoria cosi' come determinata. A seguito di cio' il comune di Lugo, con atto consiliare n. 141 del 22 marzo 1989, ha deliberato l'acquisizione delle aree occorrenti per l'attuazione del piano di insediamento produttivo. Con atto del 18 maggio 1989 registrato a Lugo il 6 giugno 1989 le parti ricorrenti hanno ceduto l'area di loro proprieta' ed assoggettata a procedura ablativa all'amministrazione comunale e precisamente l'appezzamento di terreno sito in Lugo, via Carrara Arginello, distinto al n.c.t. di Lugo al foglio 98, mappali 4, 75, 100, 132 e 109 per un totale di ettari 1.64.60 Nel suddetto atto pubblico del 22 marzo 1989 e' stato previsto che l'indennita' di esproprio determinata ed accettata nella somma di L. 181.060.000, e' stata pagata dal comune di Lugo a mezzo assegni circolari, talche' le parti venditrici, e cioe' i signori Costa, hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza. Tale somma percepita dai Costa a titolo di indennizzo per l'espropriazionedel cespite immobiliare non e' stata denunciata fiscalmente nel 1990, in quanto non rilevante sul piano tributario. Successivamente con legge n. 413/1991, e cioe' dopo due anni dalla riscossione, a cura dei signori Costa, dell'indennita' per l'espropriazione per pubblica utilita' della loro proprieta' sono state ritenute plusvalenze e quindi tassabili ai fini delle imposte dirette (art. 81, primo comma, lett. b), ultima parte del t.u. delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), le indennita' di esproprio o le somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonche' di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni a opere pubbliche o a infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A) , B) e D) di cui al d.m. 2 aprile 1968 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica economica di cui alla legge n. 167/1962 e successive modificazioni. Tale disposizione ha efficacia retroattiva. Infatti la norma si applica secondo l'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991 anche alle indennita' di esproprio percepite in conseguenza di atti ablativi o espropriativi emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 413/1991 e cioe' al 31 dicembre 1992. In tali casi le somme percette devono essere indicate nella dichiarazione annuale mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due rate uguali con scadenze: la prima entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione e la seconda entro il quinto mese successivo. I signori Costa si sono visti costretti a denunciare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1992 l'integrale somma percetta nel 1989 a titolo di indennizzo per l'espropriazione sofferta, corrispondendo su tale importo le relative imposte. Come risulta dalle quietanze di versamento la somma complessiva versata a titolo di imposta sugli importi percepiti dai Costa in dipendenza della cessione volontaria del loro terreno nel corso di procedimento espropriativo, e' stata pari a Lit. 18.105.000. Dopo il pagamento di questa somma a titolo di imposta, i Costa hanno preteso dall'intendenza di finanza di Ravenna la restituzione della stessa, in quanto indebitamente versata, per essere sospetta di incostituzionalita' la legge n. 413/1991. I Costa, in presenza del silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, hano proposto ricorso al giudice tributario, dove hanno sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale. La questione appare rilevante ai fini della decisione della presente vertenza. Infatti, laddove l'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991 fosse viziato da incostituzionalita', i Costa avrebbero titolo per ripetere le somme versate come imposta, venendo meno la causa giuridica che assoggetta a trattamento fiscale l'indennita' di espropriazione percepita dagli stessi Costa per l'espropriazione del terreno di loro proprieta'. L'actio indebit, e quindi la restituzione delle somme versate a titolo di imposta, ha la sua ragion di essere solo per effetto della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991. L'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale, non si appalesa manifestamente infondata. Come si e' in precedenza evidenziato l'art. 11 nono comma, della legge n. 413/1991 ha efficacia retroattiva nel senso che assoggetta ad imposizione fiscale le indennita' percette nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991 dai proprietari di terreno oggetto di procedure espropriative. Al momento in cui i proprietari dei terreni utilizzabili ai fini edificatori ed assoggettati a procedure oblative hanno ottenuto, a ristoro del sacrificio patrimoniale sofferto, l'indennita' dalla pubblica amministrazione, questa forma riparatoria non era fiscalmente rilevante e quindi non era oggetto di prelievo tributario. Il giudice delle leggi ha ritenuto che la legge fiscale possa avere efficacia retroattiva senza incorrere in alcuna violazione di carattere costituzionale (Corte costituzionale 9 marzo 1959, n. 9). Tuttavia la Corte costituzionale, nel mentre ha ritenuto non incompatibile con l'ordine costituzionale l'efficacia retroattiva di una legge tributaria, ha opportunamente segnalato al legislatore che "gioverebbe alla certezza del diritto ed alla reciproca chiarezza dei rapporti tra fisco e contribuente l'esclusione dei ricorsi a leggi retroattive in materia tributaria" (Corte costituzionale 27 luglio 1982, n. 143). Tale criterio orientativo, al quale il legislatore dovrebbe costantemente ispirarsi, non trova piu' tutela a livello costituzionale, perche' la Costituzione pone il divieto di retroattivita' soltanto per la materia penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Pur dovendosi, pertanto, in linea di principio escludersi nella materia tributaria la possibilita' di considerare operante tale divieto, la legge puo' si' incidere sulla capacita' contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione e rilevata da fatti passati, ma ha posto quale limite a tale possibilita' l'esigenza che la capacita' stessa sia ancora sussistente e quindi permanga nel momento dell'imposizione (cfr. per tutte: Corte costituzionale n. 143/1982). Sulla scorta di questo principio la Corte costituzionale ha precisato che il problema della retroattivita' della legge tributaria sorge non soltanto quando la legge ponga a base della prestazione un fatto verificatosi nel passato, ma anche quando essa alteri, modifichi o trasformi con effetto retroattivo, gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria ed i criteri di valutazione che vi sono connessi, quali risultino da una precedente normativa. Se, infatti, per capacita' contributiva si intende l'idoneita' del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta e se tale indoneita' deve porsi in relazione, non gia' con la concreta capacita' di ciascun contribuente, ma con il presupposto al quale la prestazione stessa e' collegata e con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria, si deve anche ritenere che, quando la legge assuma a presupposto un fatto passato, non piu' esistente al momento in cui essa entra in vigore, ovvero innovi, estendendo i suoi effetti al passato, gli elementi dai quali la prestazione trae i suoi caratteri essenziali. Il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacita' contributiva puo' risultare spezzato ed il precetto costituzionale "in ragione della capacita' contributiva" violato (cfr. per tutte Corte costituzionale 16 giugno 1964, n. 45). Nella specie e' accaduto che con l'introduzione della legge n. 413/1991, che ha assoggettato ad imposizione fiscale le indennita' di espropriazione percepite dagli interessati, a seguito dell'ablazione di terreni di loro proprieta', nel 1989 e 1990, il legislatore ha posto a base delle prestazioni un fatto verificatosi nel passato e che ha esaurito completamente i suoi effetti economici e patrimoniali. Per questo la percezione dell'indennita' per espropriazioni proprio per il valore riparatorio del sacrificio patrimoniale che ha sofferto l'espropriato, non puo' costituire elemento rivelatore di capacita' contributiva, quando il fatto si e' verificato in epoca antecedente al momento della sua imposizione fiscale. Per ritenere la validita' sul piano costituzionale della retroattivita' del principio dell'imposizione dell'indennizzo per espropriazione percetto in epoca antecedente alla sua rilevanza tributaria occorrerebbe dimostrare che non risulta spezzato il rapporto tra capacita' contributiva e pagamento dell'indennita' espropriativa. In altri termini la percezione dell'indennita' di esproprio, pur essendo avvenuta in epoca antecedente alla sua imposizione fiscale, deve continuare a conservare capacita' patrimoniale al momento del suo assoggettamento a tassazione. La legge n. 413/1991 con l'art. 11, nono comma, ha assunto a presupposto un fatto passato (percezione dell'indennita' di esproprio nel periodo 1989 o 1990) non piu' esistente al momento in cui essa entra in vigore, come si e' verificato nella specie. Infatti e' accaduto che i Costa hanno l'indennita' di esproprio per l'oblazione del terreno di loro proprieta' prima dell'entrata in vigore della legge n. 413/1991. Questo ha l'effetto di spezzare il rapporto fra capacita' patrimoniale ed imposizione nel senso che la capacita' patrimoniale del contribuente non sussiste o comunque non si manifesta piu' al momento del suo trattamento fiscale. I Costa hanno avuto buoni motivi per impiegare ovvero destinare la somma percepita a titolo di indennizzo in investimenti, o al consumo, facendo venire meno cosi' qualsivoglia valenza contributiva a tale situazione. La legislazione fiscale nel tentativo di allargare la base imponibile, mira ad assoggettare a prelievo fiscale il c.d. reddito- entrata e non il c.d. reddito-prodotto. Occorre tuttavia che effettivamente il fatto assunto a base del prelievo fiscale conservi attualmente il carattere della capacita' contributiva, che viene meno allorquando si assoggetteranno ad imposizione tributaria situazioni gia' esaurite. La problematica in questione fu oggetto gia' di specifica trattazione, allorquando la Corte costituzionale con sentenza n. 44/1966 dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge istitutiva delle imposte sulle aree fabbricabili nella parte in cui si disponeva che i comuni potevano altresi' applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che avessero alienato posteriormente alla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma del citato art. 25, ma prima dell'entrata in vigore della legge. Tali principi valgono, altresi', per la soggetta materia, atteso che si ha applicazione delle imposte dirette a rapporti esauriti, senza che questa efficacia retroattiva della norma sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici del valore realizzato nel corso della procedura ablativa permangono nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilita' che lo stesso abbia disposto di tale somma. Infatti non era prevedibile l'istituzione del gravame fiscale come plusvalenza degli indennizzi di esproprio percepiti prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Sotto un diverso profilo l'art. 11 della legge n. 413/1991, nono comma si appalesa costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 della Corte costituzionale per l'irragionevole trattamento riservato agli indennizzi sugli espropri gia' percepiti e consumati in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge.