LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso la seguente ordinanza. Costa Alberto, residente a Lugo,
 via S. Andrea, 19; Costa Annunziata, residente a Lugo via S.  Andrea,
 19;  Costa  Elide,  residente  a  Lugo,  via  S.  Andrea,  19, contro
 l'Intendenza di finanza di Ravenna.
    I fatti di causa risultano documentalmente provati.
    Il comune  di  Lugo,  con  delibera  del  23  luglio  1983,  aveva
 approvato  il  progetto  di  lavoro  di  urbanizzazione  dei piani di
 insediamento produttivi (P.I.P.).
    L'esecuzione  di  tali  opere  e'  stata  dichiarata  di  pubblica
 utilita' a termini dell'art. 1 della legge n. 1/1978.
    Quest'opera  pubblica  veniva  necessariamente  ad  interessare il
 terreno di proprieta' delle parti ricorrenti, che, per questo,  erano
 state esposte ad un procedimento espropriativo.
    I   signori  Costa  erano  proprietari  di  terreno  che,  sebbene
 utilizzato  ai  fini   agricoli,   era   suscettibile,   secondo   le
 prescrizioni  urbanistiche  all'epoca  vigenti nel comune di Lugo, di
 sfruttamento edilizio.
    Il consiglio comunale di Lugo con delibera n. 635 del 15  novembre
 1988  ha determinato l'indennita' provvisoria di esproprio delle aree
 occorrenti per la realizzazione dell'opera, provvedendo a notificarla
 ai Costa.
    I signori Costa hanno accettato l'indennita' provisoria cosi' come
 determinata.
    A seguito di cio' il comune di Lugo, con atto  consiliare  n.  141
 del 22 marzo 1989, ha deliberato l'acquisizione delle aree occorrenti
 per  l'attuazione del piano di insediamento produttivo.  Con atto del
 18 maggio 1989 registrato a Lugo il 6 giugno 1989 le parti ricorrenti
 hanno ceduto l'area di loro proprieta' ed  assoggettata  a  procedura
 ablativa  all'amministrazione  comunale e precisamente l'appezzamento
 di terreno sito in Lugo, via Carrara Arginello, distinto al n.c.t. di
 Lugo al foglio 98, mappali 4, 75, 100, 132 e 109  per  un  totale  di
 ettari  1.64.60 Nel suddetto atto pubblico del 22 marzo 1989 e' stato
 previsto che l'indennita' di esproprio determinata ed accettata nella
 somma di L.  181.060.000, e' stata pagata dal comune di Lugo a  mezzo
 assegni  circolari,  talche'  le  parti venditrici, e cioe' i signori
 Costa, hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza.    Tale  somma
 percepita  dai  Costa  a titolo di indennizzo per l'espropriazionedel
 cespite immobiliare non e' stata denunciata fiscalmente nel 1990,  in
 quanto non rilevante sul piano tributario.
    Successivamente con legge n. 413/1991, e cioe' dopo due anni dalla
 riscossione,   a   cura   dei   signori  Costa,  dell'indennita'  per
 l'espropriazione per pubblica utilita'  della  loro  proprieta'  sono
 state  ritenute  plusvalenze e quindi tassabili ai fini delle imposte
 dirette (art. 81, primo comma, lett. b), ultima parte del t.u.  delle
 imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), le indennita' di esproprio o le
 somme percepite  a  seguito  di  cessioni  volontarie  nel  corso  di
 procedimenti  espropriativi,  nonche'  di  somme  comunque dovute per
 effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad  occupazioni  di
 urgenza   divenute   illegittime  relativamente  a  terreni  a  opere
 pubbliche o a infrastrutture urbane all'interno delle  zone  omogenee
 di  tipo  A)  ,  B)  e  D)  di  cui  al  d.m. 2 aprile 1968 ovvero ad
 interventi di edilizia residenziale pubblica economica  di  cui  alla
 legge n. 167/1962 e successive modificazioni.
    Tale  disposizione  ha  efficacia retroattiva. Infatti la norma si
 applica secondo l'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991  anche
 alle  indennita'  di  esproprio  percepite  in  conseguenza  di  atti
 ablativi o espropriativi emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e
 fino alla data di entrata in vigore della legge n. 413/1991  e  cioe'
 al  31  dicembre 1992.   In tali casi le somme percette devono essere
 indicate nella dichiarazione annuale mediante versamento diretto  nei
 modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due rate
 uguali con scadenze: la prima entro il termine di presentazione della
 predetta  dichiarazione e la seconda entro il quinto mese successivo.
 I  signori  Costa  si  sono  visti  costretti  a   denunciare   nella
 dichiarazione  dei redditi per l'anno 1992 l'integrale somma percetta
 nel 1989  a  titolo  di  indennizzo  per  l'espropriazione  sofferta,
 corrispondendo su tale importo le relative imposte.
    Come  risulta  dalle  quietanze di versamento la somma complessiva
 versata a titolo di imposta sugli  importi  percepiti  dai  Costa  in
 dipendenza  della  cessione  volontaria del loro terreno nel corso di
 procedimento espropriativo, e' stata pari a Lit. 18.105.000.
    Dopo il pagamento di questa somma a titolo  di  imposta,  i  Costa
 hanno  preteso  dall'intendenza di finanza di Ravenna la restituzione
 della stessa, in quanto indebitamente versata, per essere sospetta di
 incostituzionalita' la legge n. 413/1991.
    I Costa, in  presenza  del  silenzio-rifiuto  dell'amministrazione
 finanziaria,  hano proposto ricorso al giudice tributario, dove hanno
 sollevato questione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11,
 nono  comma,  della  legge  n.  413/1991 per violazione del combinato
 disposto di cui agli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale.
    La questione  appare  rilevante  ai  fini  della  decisione  della
 presente vertenza.
    Infatti,  laddove  l'art.  11, nono comma, della legge n. 413/1991
 fosse viziato da incostituzionalita', i Costa  avrebbero  titolo  per
 ripetere  le  somme  versate  come  imposta,  venendo  meno  la causa
 giuridica  che  assoggetta  a  trattamento  fiscale  l'indennita'  di
 espropriazione  percepita dagli stessi Costa per l'espropriazione del
 terreno  di  loro  proprieta'.     L'actio  indebit,  e   quindi   la
 restituzione  delle  somme  versate  a  titolo  di imposta, ha la sua
 ragion  di  essere   solo   per   effetto   della   declaratoria   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art. 11, nono comma, della legge
 n. 413/1991.  L'eccezione di illegittimita' costituzionale  dell'art.
 11,  nono comma, della legge n. 413/1991 per violazione del combinato
 disposto di cui agli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale, non  si
 appalesa manifestamente infondata.
    Come  si  e' in precedenza evidenziato l'art. 11 nono comma, della
 legge n. 413/1991 ha efficacia retroattiva nel senso  che  assoggetta
 ad  imposizione  fiscale  le indennita' percette nel corso degli anni
 1989, 1990 e 1991 dai proprietari di  terreno  oggetto  di  procedure
 espropriative.
    Al  momento  in cui i proprietari dei terreni utilizzabili ai fini
 edificatori ed assoggettati a procedure oblative  hanno  ottenuto,  a
 ristoro  del  sacrificio  patrimoniale  sofferto,  l'indennita' dalla
 pubblica  amministrazione,   questa   forma   riparatoria   non   era
 fiscalmente   rilevante   e   quindi  non  era  oggetto  di  prelievo
 tributario.
    Il  giudice  delle  leggi  ha  ritenuto che la legge fiscale possa
 avere efficacia retroattiva senza incorrere in alcuna  violazione  di
 carattere costituzionale (Corte costituzionale 9 marzo 1959, n. 9).
    Tuttavia  la  Corte  costituzionale,  nel  mentre  ha ritenuto non
 incompatibile con l'ordine costituzionale l'efficacia retroattiva  di
 una  legge tributaria, ha opportunamente segnalato al legislatore che
 "gioverebbe alla certezza del diritto ed alla reciproca chiarezza dei
 rapporti tra fisco e contribuente l'esclusione dei  ricorsi  a  leggi
 retroattive  in  materia  tributaria" (Corte costituzionale 27 luglio
 1982, n. 143).
    Tale  criterio  orientativo,  al  quale  il  legislatore  dovrebbe
 costantemente   ispirarsi,   non   trova   piu'   tutela   a  livello
 costituzionale,  perche'  la  Costituzione   pone   il   divieto   di
 retroattivita'  soltanto  per  la  materia  penale  (art. 25, secondo
 comma, della Costituzione).
    Pur dovendosi, pertanto, in linea di  principio  escludersi  nella
 materia  tributaria  la  possibilita'  di  considerare  operante tale
 divieto, la legge puo'  si'  incidere  sulla  capacita'  contributiva
 esistente  in  un momento anteriore alla sua emanazione e rilevata da
 fatti  passati,  ma  ha  posto  quale  limite  a  tale   possibilita'
 l'esigenza  che  la  capacita' stessa sia ancora sussistente e quindi
 permanga  nel  momento  dell'imposizione  (cfr.  per   tutte:   Corte
 costituzionale n. 143/1982).
    Sulla  scorta  di  questo  principio  la  Corte  costituzionale ha
 precisato che il problema della retroattivita' della legge tributaria
 sorge non soltanto quando la legge ponga a base della prestazione  un
 fatto   verificatosi  nel  passato,  ma  anche  quando  essa  alteri,
 modifichi  o  trasformi  con  effetto   retroattivo,   gli   elementi
 essenziali  dell'obbligazione  tributaria ed i criteri di valutazione
 che vi sono connessi, quali risultino da  una  precedente  normativa.
 Se,  infatti,  per  capacita' contributiva si intende l'idoneita' del
 contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente  imposta  e
 se  tale indoneita' deve porsi in relazione, non gia' con la concreta
 capacita' di ciascun contribuente, ma con il presupposto al quale  la
 prestazione  stessa  e'  collegata  e  con  gli  elementi  essenziali
 dell'obbligazione tributaria, si deve anche ritenere che,  quando  la
 legge  assuma  a  presupposto un fatto passato, non piu' esistente al
 momento in cui essa entra in vigore, ovvero innovi, estendendo i suoi
 effetti al passato, gli elementi dai quali la prestazione trae i suoi
 caratteri essenziali. Il rapporto che deve sussistere tra imposizione
 e capacita' contributiva  puo'  risultare  spezzato  ed  il  precetto
 costituzionale  "in  ragione  della  capacita'  contributiva" violato
 (cfr. per tutte Corte costituzionale 16 giugno 1964, n. 45).
    Nella specie e' accaduto che con  l'introduzione  della  legge  n.
 413/1991, che ha assoggettato ad imposizione fiscale le indennita' di
 espropriazione  percepite dagli interessati, a seguito dell'ablazione
 di terreni di loro proprieta', nel 1989 e  1990,  il  legislatore  ha
 posto  a  base  delle prestazioni un fatto verificatosi nel passato e
 che  ha  esaurito  completamente   i   suoi   effetti   economici   e
 patrimoniali.
    Per   questo  la  percezione  dell'indennita'  per  espropriazioni
 proprio per il valore riparatorio del sacrificio patrimoniale che  ha
 sofferto  l'espropriato,  non  puo' costituire elemento rivelatore di
 capacita' contributiva, quando il fatto si  e'  verificato  in  epoca
 antecedente al momento della sua imposizione fiscale. Per ritenere la
 validita' sul piano costituzionale della retroattivita' del principio
 dell'imposizione dell'indennizzo per espropriazione percetto in epoca
 antecedente alla sua rilevanza tributaria occorrerebbe dimostrare che
 non  risulta  spezzato  il  rapporto  tra  capacita'  contributiva  e
 pagamento dell'indennita' espropriativa.
    In altri termini la percezione dell'indennita' di  esproprio,  pur
 essendo  avvenuta  in epoca antecedente alla sua imposizione fiscale,
 deve continuare a conservare capacita' patrimoniale  al  momento  del
 suo assoggettamento a tassazione.
    La  legge  n.  413/1991  con  l'art.  11, nono comma, ha assunto a
 presupposto un fatto passato (percezione dell'indennita' di esproprio
 nel periodo 1989 o 1990) non piu' esistente al momento  in  cui  essa
 entra in vigore, come si e' verificato nella specie.
    Infatti  e'  accaduto  che i Costa hanno l'indennita' di esproprio
 per l'oblazione del terreno di loro proprieta' prima dell'entrata  in
 vigore  della  legge n. 413/1991.  Questo ha l'effetto di spezzare il
 rapporto fra capacita' patrimoniale ed imposizione nel senso  che  la
 capacita'  patrimoniale  del contribuente non sussiste o comunque non
 si manifesta piu' al momento del suo  trattamento  fiscale.  I  Costa
 hanno  avuto  buoni  motivi  per  impiegare ovvero destinare la somma
 percepita a titolo di  indennizzo  in  investimenti,  o  al  consumo,
 facendo  venire  meno  cosi' qualsivoglia valenza contributiva a tale
 situazione.
    La  legislazione  fiscale  nel  tentativo  di  allargare  la  base
 imponibile, mira ad assoggettare a prelievo fiscale il c.d.  reddito-
 entrata   e  non  il  c.d.  reddito-prodotto.  Occorre  tuttavia  che
 effettivamente il fatto assunto a base del prelievo fiscale  conservi
 attualmente il carattere della capacita' contributiva, che viene meno
 allorquando  si  assoggetteranno ad imposizione tributaria situazioni
 gia' esaurite.
    La  problematica  in  questione  fu  oggetto  gia'  di   specifica
 trattazione,  allorquando  la  Corte  costituzionale  con sentenza n.
 44/1966  dichiaro'  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   25,
 secondo  comma,  della  legge  istitutiva  delle  imposte  sulle aree
 fabbricabili nella parte in cui si disponeva che  i  comuni  potevano
 altresi'  applicare  l'imposta  sull'incremento di valore a carico di
 coloro che avessero alienato posteriormente alla data di  riferimento
 fissata  ai  sensi  del  primo  comma  del  citato  art. 25, ma prima
 dell'entrata in vigore della legge.
    Tali principi valgono, altresi', per la soggetta  materia,  atteso
 che  si  ha  applicazione  delle imposte dirette a rapporti esauriti,
 senza che questa efficacia retroattiva della norma  sia  sorretta  da
 alcuna  razionale  presunzione  che  gli effetti economici del valore
 realizzato nel corso della procedura ablativa permangono nella  sfera
 patrimoniale  del  soggetto, data anche la possibilita' che lo stesso
 abbia  disposto  di  tale  somma.   Infatti   non   era   prevedibile
 l'istituzione  del  gravame fiscale come plusvalenza degli indennizzi
 di esproprio percepiti  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
 stessa.
    Sotto  un  diverso profilo l'art. 11 della legge n. 413/1991, nono
 comma  si  appalesa  costituzionalmente  illegittima  per  violazione
 dell'art.   3   della   Corte   costituzionale   per  l'irragionevole
 trattamento riservato agli indennizzi sugli espropri gia' percepiti e
 consumati in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge.